Quanto tempo ha la Pubblica Amministrazione per rispondere a un’istanza?

Chiunque abbia presentato una richiesta a un Comune, a una Regione, a un Ministero o a qualsiasi altro ente pubblico si è trovato almeno una volta a porsi la stessa domanda: entro quanto tempo la Pubblica Amministrazione è obbligata a rispondere?

Le attese spesso si protraggono per mesi e, in alcuni casi, addirittura per anni, generando incertezza e creando difficoltà per cittadini e imprese che attendono autorizzazioni, concessioni, certificazioni o semplicemente una risposta formale a una propria richiesta.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la Pubblica Amministrazione non può ignorare le istanze presentate dai cittadini né lasciare indefinitamente sospesi i procedimenti amministrativi. Il nostro ordinamento prevede infatti regole precise che impongono agli uffici pubblici di concludere i procedimenti entro termini stabiliti dalla legge.

Vediamo quali sono i tempi previsti dalla normativa, quali eccezioni esistono e quali strumenti di tutela può utilizzare il cittadino quando l’amministrazione resta in silenzio.

Il termine ordinario è di 30 giorni

La disciplina generale è contenuta nella Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che rappresenta il principale riferimento normativo in materia di procedimento amministrativo.

L’articolo 2 della legge stabilisce che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine determinato.

Quando non è previsto un termine diverso da una specifica disposizione normativa o regolamentare, il procedimento deve essere concluso entro 30 giorni.

Il termine decorre normalmente dalla presentazione dell’istanza completa di tutta la documentazione necessaria oppure dall’avvio del procedimento da parte dell’ufficio competente.

La regola dei trenta giorni costituisce quindi il termine generale applicabile alla maggior parte delle richieste rivolte alla Pubblica Amministrazione.

Quando i termini possono essere diversi

La stessa Legge 241/1990 consente però che leggi speciali o regolamenti prevedano termini differenti, tenendo conto della complessità del procedimento e degli interessi coinvolti.

Per questo motivo non esiste un unico termine valido per tutte le pratiche amministrative.

Alcuni esempi particolarmente significativi riguardano:

  • gli interpelli tributari presentati all’Agenzia delle Entrate, per i quali il D.Lgs. n. 156/2015 prevede generalmente 90 giorni per la risposta;
  • alcuni procedimenti in materia ambientale disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006, che prevedono termini fino a 90 giorni;
  • le pratiche relative a invalidi di guerra, vittime del dovere e categorie assimilate, che possono arrivare a 180 giorni;
  • le autorizzazioni nel settore delle comunicazioni elettroniche, caratterizzate da termini variabili a seconda della tipologia dell’intervento.

È quindi sempre opportuno verificare la normativa specifica che disciplina il procedimento di interesse.

Come conoscere il termine applicabile alla propria pratica

Per sapere con precisione entro quando l’amministrazione deve rispondere, il cittadino può consultare la sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito istituzionale dell’ente.

L’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 impone infatti alle pubbliche amministrazioni di pubblicare le informazioni relative ai procedimenti di propria competenza, indicando anche il termine previsto per la loro conclusione.

In molti casi è possibile individuare direttamente il responsabile del procedimento, l’ufficio competente e la tempistica prevista per la definizione della pratica.

La Pubblica Amministrazione deve rispondere anche quando la richiesta è infondata

Uno degli aspetti più importanti della normativa riguarda l’obbligo di conclusione del procedimento.

La Pubblica Amministrazione non può semplicemente ignorare una domanda perché la ritiene errata o destinata al rigetto.

Anche quando l’istanza risulta:

  1. inammissibile;
  2. irricevibile;
  3. improcedibile;
  4. manifestamente infondata;

l’ente pubblico è comunque tenuto a emettere un provvedimento espresso e motivato.

Tale obbligo è previsto dall’articolo 2 della Legge 241/1990 ed è stato più volte confermato dalla giurisprudenza amministrativa.

Il cittadino ha infatti diritto a conoscere le ragioni dell’eventuale diniego e a ricevere un atto formale che possa essere eventualmente impugnato nelle sedi competenti.

Cosa succede quando la PA non risponde

Quando il termine previsto dalla legge scade senza che venga adottato alcun provvedimento, si verifica il cosiddetto silenzio-inadempimento.

Si tratta di una situazione illegittima che viola i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

In linea generale, il silenzio dell’amministrazione non equivale né ad accoglimento né a rigetto della domanda.

La pratica rimane semplicemente sospesa in modo illegittimo, con conseguente lesione degli interessi del cittadino.

È possibile diffidare l’amministrazione

Prima di intraprendere un’azione giudiziaria, molti cittadini scelgono di inviare una diffida formale.

La comunicazione può essere trasmessa tramite PEC oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e serve a sollecitare l’ufficio competente affinché concluda il procedimento entro un termine ragionevole.

Pur non essendo obbligatoria, la diffida rappresenta spesso uno strumento efficace per richiamare l’attenzione dell’amministrazione e ottenere una risposta senza dover ricorrere al giudice.

Ricorso al TAR contro il silenzio della Pubblica Amministrazione

Se l’ente continua a non rispondere, il cittadino può rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Gli articoli 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) disciplinano il cosiddetto ricorso avverso il silenzio.

Attraverso questa procedura il ricorrente non chiede al giudice di accogliere la propria domanda originaria, ma di accertare l’illegittimità dell’inerzia amministrativa e ordinare all’ente di pronunciarsi.

Il ricorso può essere proposto una volta decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento e, generalmente, entro un anno dalla sua scadenza.

Per avviare l’azione è necessaria l’assistenza di un avvocato amministrativista.

Cosa può decidere il TAR

Se il Tribunale accerta l’esistenza del silenzio-inadempimento, emette una sentenza con la quale:

* dichiara l’obbligo dell’amministrazione di provvedere;

* assegna un termine entro il quale l’ente deve adottare il provvedimento finale.

Il giudice non entra nel merito della decisione amministrativa, ma impone semplicemente che una decisione venga assunta.

L’amministrazione rimane quindi libera di accogliere o respingere l’istanza, purché lo faccia in modo espresso e motivato.

Il commissario ad acta: quando decide al posto della PA

Nel caso in cui l’ente pubblico ignori anche l’ordine del TAR, il giudice può nominare un commissario ad acta.

Questa figura sostituisce temporaneamente l’amministrazione inadempiente e provvede direttamente all’adozione dell’atto finale.

Il commissario agisce come ausiliario del giudice e garantisce che il procedimento venga comunque concluso, evitando che l’inerzia amministrativa si protragga ulteriormente.

Quando il silenzio vale come accoglimento della domanda

Esistono alcune eccezioni alla regola generale del silenzio-inadempimento.

In determinati casi previsti dalla legge opera infatti il cosiddetto silenzio-assenso.

In queste ipotesi la mancata risposta entro il termine stabilito equivale all’accoglimento della richiesta presentata dal cittadino.

L’istituto trova applicazione soprattutto nei procedimenti autorizzatori e in diversi ambiti dell’attività economica e produttiva.

Tuttavia il silenzio-assenso non rappresenta la regola generale ma un’eccezione che deve essere espressamente prevista dalla normativa di riferimento.

Per questo motivo, prima di considerare accolta una domanda per effetto del silenzio dell’amministrazione, è sempre necessario verificare attentamente la disciplina applicabile al singolo procedimento.

La Legge 241/1990 impone alla Pubblica Amministrazione di concludere i procedimenti amministrativi entro termini certi, che in via generale sono fissati in 30 giorni salvo diverse disposizioni normative.

L’ente pubblico ha sempre l’obbligo di fornire una risposta espressa e motivata, anche quando la richiesta del cittadino non può essere accolta.

Se l’amministrazione rimane inerte oltre il termine previsto, il cittadino può reagire mediante diffida e, se necessario, attraverso il ricorso al TAR per ottenere una pronuncia che imponga all’ente di decidere.

Il silenzio della Pubblica Amministrazione, salvo specifiche ipotesi di silenzio-assenso previste dalla legge, costituisce infatti un comportamento illegittimo che può essere contestato davanti al giudice amministrativo.