Reato per la guardia medica che non effettua le visite domiciliari

Un medico del Servizio di continuità assistenziale (Guardia medica) é stato condannato perché si era rifiutato di recarsi a visitare un gruppo di bambini inglesi in gita scolastica ed ospiti presso un hotel, che accusavano malesseri generali, vomito e dissenteria. Stessa sorte è toccata anche ai due insegnanti che li accompagnavano colpiti dagli stessi sintomi.

L’albergatore si era subito attivato per chiamare, di notte, la Guardia medica, ma il medico di turno si era rifiutato di recarsi presso l’hotel per effettuare le visite domiciliari ai pazienti. A quel punto l’albergatore aveva quindi chiamato il 118 che, invece era intervenuto tempestivamente.

La Corte Suprema di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso con la sentenza n. 34535 del 29/07/2019 ha sentenziato che il reato fosse pienamente esistente ed ha confermato e reso definitiva la sentenza di condanna già emessa, nei confronti del medico, dalla Corte d’Appello di Brescia alla pena di quattro mesi di reclusione.

A giudizio dei Giudici della Corte Suprema, la giurisprudenza di legittimità integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della “enfatizzazione” dei sintomi denunciati dal paziente posto che l’esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del Giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie.

Inutile la difesa del medico: il fatto che la sintomatologia rappresentata al medico (vomito) non comportasse pericolo di vita è stato ritenuto ininfluente poiché era preoccupante e l’albergo era distante dai presidi ospedalieri.

Per gli stessi motivi la “visita telefonica”  è stata ritenuta del tutto insufficiente anche perché nel lungo colloquio telefonico, durato oltre tredici minuti, il medico di turno “non aveva formulato alcuna domanda specifica” riguardante la condizione dei bambini che avvertivano malesseri certamente, la pluralità dei soggetti indisposti, la giovane età, l’essere ospitati in Italia in assenza dei genitori e senza conoscere la lingua, dovevano imporre al medico di recarsi presso l’albergo per constatare di persona la presenza di patologie anche temporanee, a carico dei giovani pazienti.

La Corte Suprema di Cassazione, infine, ricorda che le norme che regolano il servizio di continuità assistenziale (comunemente chiamato Guardia medica) dispongono che il medico sia a disposizione per gli interventi domiciliari che gli verranno richiesti e deve effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti.

Se è vero che, in linea di principio, non può negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla base della sintomatologia riferitagli, la necessità o meno di visitare il paziente. È anche vero, tuttavia, che una tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, onde accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri.