I Giudici della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 29018/2018 hanno condannato un trentasettenne per essere stato sorpreso a gettare a terra le buste di immondizia dopo averle prelevate dal cassonetto dei rifiuti ed averne ispezionato il contenuto.
Secondo il GIP, il reato di imbrattamento di cui all’art 639 c.p, di cui è accusato l’imputato non sussiste. Non è dello stesso avviso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che ricorre in Cassazione. A suo avviso il GIP erra perché, pur riconoscendo l’imputato autore dell’imbrattamento contestato, esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo “facendo leva sulla natura isolata della condotta e nell’intenzione di disfarsi dei materiali (dapprima estrapolati dai sacchi della spazzatura ed a lui non utili e quindi poi abbandonati sul suolo pubblico).”
Secondo i Giudici della Cassazione Integra, infatti, il delitto di cui all’art. 639, comma 2, cod. pen, la condotta di chi, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompa le buste che lì contengono ed asporti quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, in ragione del pregiudizio dell’estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio, con senso di disgusto e dì ripugnanza nei cittadini.
Nel caso in esame, dalla stessa ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito risulta che l’imputato pose in essere un comportamento, quale quello di selezionare, accantonare e poi lasciare i materiali che non erano di suo “gradimento” sulla pubblica via, logicamente espressivo proprio dell’intento di deturpare ed imbrattare.
Né, infine, può escludersi il dolo in ragione della natura episodica della condotta, tenuto conto che la fattispecie non richiede affatto una ripetizione dei comportamenti (verificandosi il momento consumativo del reato proprio con il prodursi dell’effetto di imbrattamento o di deturpamento) e che l’abbandono ormai diffuso e sistematico dei rifiuti che non formano oggetto di diretto “interesse” da parte di chi rovista nei cassonetti, ha conferito all’incriminazione quella “dannosità sociale” sufficiente ad attribuirle legittimazione sostanziale e, dunque, in assenza di elementi negativi del fatto o cause di esclusione della pena, a rendere ragionevole l’applicazione di una sanzione penale.