Accesso civico semplice: cos’è, come funziona e quando può essere utilizzato

L’accesso civico semplice rappresenta uno degli strumenti più importanti introdotti dal legislatore per garantire la trasparenza della Pubblica Amministrazione. Grazie a questo istituto, qualsiasi cittadino può chiedere la pubblicazione di documenti, dati o informazioni che la legge impone alle amministrazioni di rendere pubblici ma che, per qualsiasi motivo, non risultano presenti sul sito istituzionale dell’ente.

 

L’obiettivo è consentire un controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni pubbliche, favorendo la partecipazione dei cittadini e aumentando il livello di trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

 

L’istituto è disciplinato principalmente dall’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Successivamente, il Decreto Legislativo n. 97/2016 ha ampliato il sistema della trasparenza introducendo anche l’accesso civico generalizzato, ispirato ai principi del Freedom of Information Act (FOIA).

 

Cos’è l’accesso civico semplice

L’accesso civico semplice consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ma che risultano assenti, incompleti o non aggiornati.

La caratteristica principale di questo strumento è che può essere esercitato da qualsiasi soggetto, senza necessità di dimostrare un interesse diretto, concreto o attuale e senza dover fornire alcuna motivazione.

In altre parole, il cittadino non deve spiegare perché vuole ottenere quell’informazione: è sufficiente verificare che il dato richiesto rientri tra quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria.

 

La normativa di riferimento

La disciplina dell’accesso civico semplice trova fondamento nelle seguenti disposizioni:

  • Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  • articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013;
  • Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
  • Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016;
  • Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (per il coordinamento con il diritto di accesso documentale).

 

 

Quali dati possono essere richiesti

L’accesso civico semplice riguarda esclusivamente documenti, dati e informazioni per i quali la legge prevede un obbligo di pubblicazione.

 

Tra gli esempi più frequenti rientrano:

  1. bandi di concorso;
  2. graduatorie;
  3. incarichi dirigenziali;
  4. compensi degli amministratori;
  5. bilanci;
  6. dati sui contratti pubblici;
  7. tempi di pagamento;
  8. consulenze e collaborazioni;
  9. provvedimenti amministrativi;
  10. informazioni relative all’organizzazione dell’ente.

 

Se un’informazione rientra tra gli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e non è disponibile sul sito dell’amministrazione, qualsiasi cittadino può attivare l’accesso civico semplice.

 

Chi può presentare la richiesta

Il diritto di accesso civico semplice è riconosciuto a chiunque.

 

Possono quindi presentare un’istanza:

  • cittadini italiani;
  • cittadini stranieri;
  • associazioni;
  • imprese;
  • giornalisti;
  • professionisti;
  • enti del Terzo Settore.

 

Non è richiesta alcuna particolare legittimazione né la dimostrazione di un interesse qualificato.

 

Come presentare la richiesta

La richiesta può essere inoltrata attraverso i canali indicati dall’amministrazione interessata.

 

Generalmente è possibile utilizzare:

  • Posta Elettronica Certificata (p.e.c.);
  • posta elettronica ordinaria (p.e.o.);
  • modulo online;
  • raccomandata A/R;
  • consegna a mano presso il protocollo dell’ente.

 

L’istanza deve contenere:

  1. i dati identificativi del richiedente;
  2. l’indicazione precisa del documento, dato o informazione mancante;
  3. i recapiti per ricevere la risposta.

Non è necessario motivare la richiesta.

 

A chi deve essere inviata

Di norma l’istanza viene indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) oppure all’ufficio indicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente.

 

Ogni amministrazione è tenuta a pubblicare i riferimenti dell’ufficio competente per la gestione delle richieste di accesso civico.

 

Entro quanto tempo deve rispondere l’amministrazione

La Pubblica Amministrazione deve concludere il procedimento entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

 

Entro tale termine l’Ente deve:

  • pubblicare il dato o documento richiesto;
  • comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione;
  • trasmettere il relativo collegamento ipertestuale.

Se il documento è già pubblicato, l’amministrazione deve semplicemente indicare il link dove è reperibile.

 

Cosa succede se la Pubblica Amministrazione non risponde

Il silenzio dell’amministrazione costituisce una violazione degli obblighi di trasparenza.

 

In questi casi il cittadino può:

  1. presentare una segnalazione al Responsabile della Trasparenza;
  2. rivolgersi all’ANAC nei casi previsti;
  3. valutare il ricorso al giudice amministrativo.

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione può comportare responsabilità dirigenziali e disciplinari per i soggetti competenti.

 

Differenza tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso agli atti

 

Uno degli errori più frequenti consiste nel confondere questi tre istituti.

 

Accesso civico semplice

Riguarda esclusivamente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria e non presenti sul sito istituzionale.

 

Accesso civico generalizzato (FOIA)

Consente di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

 

Accesso documentale ex Legge n. 241/1990

Può essere esercitato soltanto da soggetti che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.

 

L’importanza dell’accesso civico semplice per la trasparenza amministrativa

L’accesso civico semplice rappresenta uno degli strumenti più efficaci per garantire il controllo democratico sull’azione amministrativa. Grazie a questo istituto, ogni cittadino può contribuire a verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa sulla trasparenza, favorendo una Pubblica Amministrazione più aperta, responsabile e accessibile.

 

La possibilità di agire senza motivazione e senza dimostrare un interesse qualificato trasforma il cittadino in un soggetto attivo nel monitoraggio dell’attività amministrativa. Non si tratta soltanto di un diritto individuale, ma di un vero e proprio strumento di partecipazione civica che rafforza i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.