Una delle maggiori preoccupazioni delle famiglie che assistono una persona affetta da Alzheimer riguarda il costo del ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Le rette richieste dalle strutture possono infatti raggiungere importi molto elevati, spesso insostenibili per pensionati, coniugi e figli chiamati a contribuire economicamente al mantenimento del proprio familiare.
Una recente decisione del Tribunale di Pordenone ha però riaffermato un principio giuridico di particolare importanza: nei casi in cui le prestazioni erogate dalla RSA siano prevalentemente sanitarie, l’intero costo del ricovero deve essere sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale e non può essere addebitato né al paziente né ai suoi familiari.
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, confermato anche dalla Corte di Cassazione, e rappresenta un importante punto di riferimento per tutte quelle famiglie che si trovano a fronteggiare richieste economiche particolarmente onerose.
Il caso esaminato dal Tribunale
La vicenda giudiziaria trae origine dalla richiesta avanzata da un Comune nei confronti della figlia di una donna affetta da Alzheimer in fase avanzata e ricoverata presso una RSA.
L’amministrazione pretendeva il pagamento di oltre 52 mila euro relativi alle spese di ricovero della madre, sostenendo che la figlia avesse assunto specifici impegni economici e che, in qualità di erede, fosse tenuta a farsi carico delle somme richieste.
La donna ha però contestato la pretesa sostenendo che il ricovero riguardasse una paziente affetta da una grave patologia neurodegenerativa che necessitava di assistenza sanitaria continua e altamente specializzata. Secondo tale ricostruzione, le prestazioni ricevute non potevano essere considerate semplicemente assistenziali ma dovevano essere qualificate come prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria.
Con la sentenza n. 503 del 25 settembre 2025, il Tribunale di Pordenone ha accolto integralmente le ragioni della figlia, annullando la richiesta di pagamento e disponendo anche la restituzione delle somme già versate.
Quando la retta della RSA deve essere pagata dal SSN
Il punto centrale della decisione riguarda la natura delle prestazioni erogate ai malati di Alzheimer in fase avanzata.
Secondo la normativa vigente e la consolidata interpretazione giurisprudenziale, quando l’assistenza sanitaria risulta prevalente e inscindibilmente connessa alle attività di cura quotidiana, l’intero trattamento deve essere considerato sanitario.
In tali situazioni non è possibile distinguere artificialmente tra attività assistenziali e attività mediche.
L’alimentazione del paziente, l’igiene personale, la prevenzione delle complicanze, la somministrazione delle terapie farmacologiche, il monitoraggio costante delle condizioni cliniche e il supporto alle funzioni vitali costituiscono infatti un unico percorso terapeutico.
Per i soggetti affetti da forme gravi di Alzheimer o da altre demenze degenerative avanzate, ogni intervento assistenziale assume una rilevanza sanitaria e terapeutica.
Proprio per questo motivo la giurisprudenza parla di “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, il cui costo deve essere integralmente sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il quadro normativo
La decisione del Tribunale di Pordenone richiama il principio contenuto nell’articolo 30 della Legge n. 730 del 27 dicembre 1983, secondo cui le attività sanitarie connesse all’assistenza di soggetti non autosufficienti devono essere poste a carico del sistema sanitario pubblico.
Il fondamento costituzionale della tutela si rinviene inoltre nell’articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.
Quando le cure sanitarie risultano prevalenti e indispensabili, il diritto alla salute prevale su qualsiasi esigenza di contenimento della spesa pubblica e impedisce il trasferimento dei costi sui familiari.
Le firme dei parenti possono essere contestate
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda i documenti frequentemente sottoscritti dai familiari al momento dell’ingresso del paziente nella struttura.
Nella pratica, molte RSA richiedono ai parenti la firma di impegni economici, fideiussioni o dichiarazioni con cui si assumono l’obbligo di integrare il pagamento della retta.
Secondo il Tribunale, tali accordi non possono prevalere sulle disposizioni di legge che attribuiscono al Servizio Sanitario Nazionale l’onere economico delle prestazioni.
Se il ricovero rientra tra quelli caratterizzati da una prevalenza sanitaria, il diritto alla gratuità della prestazione non può essere derogato da accordi privati.
In altre parole, la semplice firma apposta da un familiare non è sufficiente a legittimare una richiesta di pagamento che contrasta con il regime giuridico previsto dalla normativa sanitaria.
I precedenti della Corte di Cassazione
La decisione del Tribunale di Pordenone non rappresenta un caso isolato.
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha più volte affrontato la questione delle rette RSA per i pazienti affetti da Alzheimer e da altre gravi patologie degenerative.
Particolarmente significative risultano la sentenza n. 34590 dell’11 dicembre 2023 e la sentenza n. 4752 del 22 febbraio 2024, nelle quali i giudici di legittimità hanno ribadito che, quando le prestazioni sanitarie risultano strettamente integrate con quelle assistenziali e non possono essere separate, l’intero trattamento deve essere considerato a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La Cassazione ha quindi escluso la possibilità di suddividere artificiosamente i costi tra quota sanitaria e quota assistenziale nei casi in cui l’assistenza stessa costituisca parte integrante del percorso terapeutico.
È possibile ottenere il rimborso delle somme già pagate?
L’orientamento consolidato della giurisprudenza apre scenari particolarmente interessanti anche per coloro che hanno già sostenuto spese rilevanti per il ricovero di un familiare affetto da Alzheimer.
Qualora venga accertato che le prestazioni erogate dalla RSA avevano natura prevalentemente sanitaria, potrebbe infatti essere possibile richiedere la restituzione delle somme versate indebitamente.
Naturalmente ogni situazione deve essere valutata singolarmente, esaminando la documentazione clinica, i contratti sottoscritti con la struttura e le modalità concrete di assistenza ricevute dal paziente.
Proprio l’accertamento medico-legale della prevalenza sanitaria rappresenta l’elemento decisivo per stabilire se il costo del ricovero debba essere sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale.
La sentenza del Tribunale di Pordenone conferma un principio di grande rilevanza sociale: quando un paziente affetto da Alzheimer in fase avanzata necessita di cure sanitarie continue e integrate con l’assistenza quotidiana, la retta della RSA può gravare interamente sul Servizio Sanitario Nazionale.
Si tratta di una tutela fondamentale per migliaia di famiglie italiane che spesso si trovano a sostenere costi elevatissimi senza sapere che la legge e la giurisprudenza riconoscono, in determinate circostanze, il diritto alla gratuità delle prestazioni.
La verifica della natura sanitaria delle cure ricevute diventa quindi essenziale per valutare la legittimità delle richieste economiche avanzate da Comuni, ASL o strutture residenziali.
La copia integrale della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 503/2025 è disponibile nella sezione “Sentenze” di NormePerTutti.it ed è scaricabile gratuitamente previa registrazione al sito.