Non sempre una caduta provocata da un marciapiede dissestato comporta automaticamente la responsabilità dell’ente proprietario della strada. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 30394 del 2 novembre 2023, che ha affrontato il caso di un cittadino che aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dopo essere inciampato in una porzione di marciapiede priva di alcune mattonelle.
La decisione assume particolare rilievo perché conferma un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall’articolo 2051 del Codice Civile, e richiama il principio di autoresponsabilità del danneggiato.
Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda trae origine da una caduta avvenuta nel centro abitato di Sassari. Il pedone aveva sostenuto di essere inciampato in un tratto di marciapiede dissestato, caratterizzato dall’assenza di alcune mattonelle e dalla presenza di tombini, chiedendo il risarcimento dei danni biologici, morali e delle spese mediche sostenute.
Secondo il ricorrente, il dissesto costituiva un’insidia non visibile né adeguatamente segnalata dall’amministrazione comunale.
Sia il Tribunale di Sassari che la Corte d’Appello avevano tuttavia respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che il comportamento del pedone avesse avuto un ruolo determinante nella causazione dell’evento.
La controversia è quindi approdata davanti alla Corte di Cassazione.
La responsabilità da cose in custodia prevista dall’articolo 2051 del Codice Civile
L’articolo 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La norma configura una responsabilità di natura oggettiva. Ciò significa che il soggetto danneggiato deve dimostrare esclusivamente il nesso causale tra la cosa e il danno subito, mentre il custode può liberarsi da responsabilità soltanto dimostrando l’esistenza di un fattore esterno idoneo a interrompere tale nesso causale.
Nel caso delle strade e dei marciapiedi comunali, il Comune riveste normalmente il ruolo di custode e, pertanto, può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da situazioni di pericolo presenti sul territorio di propria competenza.
Tuttavia, questa responsabilità non è illimitata.
Il ruolo della condotta del danneggiato
La Suprema Corte ha ricordato che il comportamento del soggetto che subisce il danno deve essere valutato alla luce dell’articolo 1227 del Codice Civile.
Tale disposizione prevede che il risarcimento possa essere escluso o ridotto quando il danno sia stato causato, in tutto o in parte, dal comportamento colposo del danneggiato.
Secondo la Cassazione, quanto più una situazione di pericolo è facilmente percepibile e superabile mediante l’adozione delle normali cautele richieste a una persona diligente, tanto maggiore sarà l’incidenza causale del comportamento imprudente del soggetto che subisce il danno.
In determinate circostanze, la condotta del danneggiato può addirittura interrompere completamente il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, escludendo ogni responsabilità del custode.
Perché il Comune è stato esonerato da responsabilità
Nel caso concreto, i giudici hanno accertato che il dissesto del marciapiede era effettivamente presente e che la caduta era stata causata dall’anomalia della pavimentazione.
Tuttavia, è stato ritenuto che tale anomalia fosse chiaramente visibile e facilmente evitabile.
La Corte ha valorizzato diversi elementi:
- il sinistro era avvenuto in una zona centrale della città;
- il tratto interessato era dotato di illuminazione pubblica;
- il dissesto risultava ampio e facilmente percepibile a occhio nudo;
- non erano presenti ostacoli che ne impedissero la visione;
- il pericolo era statico e non improvviso.
Alla luce di tali circostanze, i giudici hanno concluso che il pedone avrebbe potuto accorgersi agevolmente dell’anomalia e adottare le normali precauzioni necessarie per evitarla.
La caduta è stata quindi attribuita esclusivamente alla disattenzione e all’imprudenza del danneggiato.
Il principio di diritto confermato dalla Cassazione
L’Ordinanza n. 30394/2023 si inserisce nel solco di numerose pronunce della Suprema Corte che hanno progressivamente valorizzato il principio di autoresponsabilità dell’utente della strada.
Secondo tale orientamento, il custode non può essere chiamato a rispondere dei danni quando il comportamento del danneggiato costituisca una causa autonoma, imprevedibile e sufficiente a determinare l’evento.
In questi casi, il dissesto o l’anomalia della cosa non rappresentano più la causa del danno, ma una semplice occasione che ha consentito il verificarsi dell’evento.
La responsabilità dell’ente proprietario viene pertanto esclusa sia sotto il profilo dell’articolo 2051 c.c. sia sotto quello dell’articolo 2043 c.c., che disciplina la responsabilità aquiliana per fatto illecito.
Le conseguenze pratiche per i cittadini
La pronuncia rappresenta un importante richiamo alla prudenza per tutti coloro che intendono agire contro un ente pubblico per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da cadute su strade o marciapiedi.
Per ottenere il risarcimento non è sufficiente dimostrare l’esistenza di una buca o di un dissesto. Occorre infatti provare che tale situazione abbia concretamente determinato il danno e che il comportamento del danneggiato non abbia avuto un’incidenza tale da interrompere il nesso causale.
La valutazione sarà effettuata caso per caso, tenendo conto della visibilità del pericolo, delle condizioni di illuminazione, delle caratteristiche del luogo e della possibilità per il pedone di percepire e superare agevolmente l’ostacolo.
Con l’Ordinanza n. 30394 del 2 novembre 2023 la Corte di Cassazione conferma che la responsabilità del Comune per i danni causati da marciapiedi o strade dissestate non può essere affermata in modo automatico.
Quando il pericolo è evidente, facilmente percepibile e superabile mediante l’adozione di normali cautele, il comportamento imprudente del pedone può assumere efficacia causale esclusiva e interrompere il nesso tra la cosa in custodia e il danno subito.
Si tratta di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che impone di valutare attentamente non solo le condizioni del bene pubblico, ma anche la condotta tenuta da chi lamenta il danno.
La copia integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30394 del 2 novembre 2023 è consultabile nella sezione “Sentenze” di questo sito ed è scaricabile gratuitamente previa registrazione gratuita al sito.